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Deroghe Direttiva Case Green: tutti gli edifici esclusi dai lavori

La UE ha approvato la direttiva “Case Green”. Obiettivo: abbattere le emissioni inquinanti entro il 2050. Vale per tutti gli edifici energivori fatta eccezione per una serie di categorie, cresciute nel corso dei mesi e oggi definitive. Ecco quali sono.

Venerdì 12 aprile è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dei ministri europei dell’Economia e delle Finanze (ECOFIN) la direttiva sulla prestazione energetica degli immobili (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), ribattezzata in Italia come Direttiva “Case Green”.

L’obiettivo imposto dall’Europa è chiaro, raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2050 e per questo è necessario che anche il comparto edilizio faccia la sua parte e dunque si riducano le emissioni di Co2 e il consumo energetico degli immobili.

Leggi qui quando una casa è energivora

La direttiva vuole arginare quello che è a tutti gli effetti uno dei settori più inquinanti, il settore edile, incentivando la costruzione e ristrutturazione di abitazioni più sostenibili, ovvero edifici autosufficienti dal punto di vista energetico, capaci di soddisfare il proprio fabbisogno senza immettere nell’atmosfera enormi quantità di gas serra.

La direttiva chiarisce come il consumo energetico degli edifici residenziali inquinanti dovrà essere ridotto del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035. Mentre per quelli non residenziali la riduzione dovrà essere del 16% entro il 2030 e del 26% entro il 2033.

Scopri cosa dice la “Direttiva Case Green”.

Le deroghe

Ma all’interno della direttiva, sono presenti deroghe per alcune tipologie di edifici che sono esentati dalle procedure di riqualificazione e ristrutturazione.

Non tutti gli edifici hanno l’obbligo di rispettare la normativa EPBD. Nel corso dei mesi queste esenzioni sono aumentate a suon di emendamenti votati alla proposta del 2023, che puntavano proprio al rafforzamento delle deroghe per gli immobili vincolati.

In Italia sono circa 4 milioni gli edifici che non dovranno fare alcun tipo di intervento di ristrutturazione.

Tra questi:

  • Le abitazioni unifamiliari di superficie inferiore a 50 metri quadri;
  • Le seconde case utilizzate meno di quattro mesi l’anno;
  • Gli edifici ricadenti nei centri storici;
  • Gli edifici vincolati dai Beni Culturali;
  • Le chiese e gli altri edifici di culto;
  • Gli edifici di proprietà delle Forze armate o del Governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale.

A questo si aggiunge la possibilità da parte di ogni singolo paese dell’UE di prevedere ulteriori e più specifiche deroghe, che possono coinvolgere le seguenti categorie:

  • Gli edifici che sono adibiti a luogo di culto e allo svolgimento di attività religiose;
  • Gli immobili temporanei, che vengono utilizzati per meno di due anni;
  • I siti industriali, officine, depositi, edifici di servizio non residenziali a basso fabbisogno energetico;
  • Stazioni di approvvigionamento infrastrutturale;
  • Edifici agricoli non residenziali;
  • Immobili residenziali che vengono utilizzati meno di quattro mesi ogni anno o con un consumo energetico che risulti essere inferiore al 25% di quello presunto per l’anno;
  • Edifici indipendenti, con una superficie calpestabile inferiore ai 50 metri quadrati.